La legge penale non è mite con gli Street artists.
Le opere di street art sono spesso realizzate su muri altrui, senza il consenso dei proprietari. Tale circostanza determina una violazione della sfera giuridica dei proprietari che potranno quindi, lamentare nei confronti dell’artista, come per altro più volte avvenuto, il reato di danneggiamento della proprietà privata, di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, oltre a quello di violazione di domicilio, se ne sussistono i presupposti.
E invero il reato di danneggiamento, ad esempio, previsto dall’art. 635 del Codice penale, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- Per i reati di cui sopra ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero: se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
A ben vedere questo è solo uno dei reati che possono commettere gli street artists “incivili”.
La Street art viene da molti considerata come una forma d’arte ‘alternativa’, ma ci si accorge sempre più che, spesso, alcuni artisti street non hanno nulla da invidiare ai grandi nomi della pittura o del disegno.
La legge italiana da un lato sanziona e punisce determinate “espressioni artistiche”, ma dall’altra riconosce valore a ogni gesto creativo di un autore di un’opera, qualunque ne sia e la forma di espressione, collegando a tale tutela meccanismi di conservazione e protezione.
Tale assunto è rinvenibile agli articoli 9 e 33 della Costituzione.
La prima norma consacra a principi fondamentali lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale; la seconda disposizione, invece, considera l’arte e la scienza quali valori assoluti, come tali non condizionabili dall’esterno, ma da lasciare alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.
Il fine perseguito dalla Costituzione è dunque, la promozione del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e della collettività.
avv. Lucia Lonigro