Il bullismo purtroppo è un comportamento che sempre più spesso viene messo in atto dai bambini e tra i ragazzi in età adolescenziale. Il classico “bullo” assume un comportamento prevaricatore e minaccioso di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e da aggressività di natura intenzionale. Il bullo aggressore mira intenzionalmente a danneggiare, fisicamente, psicologicamente oppure socialmente una vittima debole e timida.
Il bullismo trova la sua natura più congeniale nei gruppi scolastici o nelle comitive serali.
Il bullismo configura il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. quando il bullo con diverse azioni pone la vittima, di solito un proprio coetaneo, in una condizione di soggezione psichica in conseguenza dell’atto violento che non si esaurisca in sé. Non è, infatti, la violenza o la minaccia il fatto costitutivo del reato, bensì la coercizione.
Di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 163/2021 ha respinto l’idea di coincidenza tra le condotte minacciose e violente e l’evento di bullismo come conseguenza istantanea e priva di successive conseguenze.
Ha chiarito meglio il concetto spiegando che è sufficiente la compressione della libertà psichica della vittima di bullismo (costretto a subire prevaricazioni o messo alla berlina pubblicamente) per configurare il reato di violenza privata che lede l’autodeterminazione della vittima stessa.
L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. L’art. 98 del codice penale indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.”
Dunque è importante monitorare e controllare i ragazzi perché il pericolo è dietro l’angolo!
avv. Lucia Lonigro