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Sinistro stradale, come comportarsi?

Cari lettori,

il Codice della Strada regola, all’art. 189, il comportamento da tenere in caso di incidente stradale. La norma prevede che in caso di sinistro comunque ricollegabile al proprio comportamento, per cui a prescindere dal torto o dalla ragione, l’interessato debba prestare assistenza ad eventuali feriti.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

La norma prevede anche che: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281282283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.  Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato

Vorrei menzionarvi una interessante sentenza di merito, la n. 693 del 13/06/2022del Tribunale di Taranto che così ha statuito: “Le fattispecie di cui all’art. 189 commi 6-7, sono reati di mera condotta che puniscono l’autore di un incidente colposo che non ottemperi all’obbligo di fermarsi per verificare le conseguenze della propria azione e non presti il dovuto soccorso”.

Il reato di omissione di soccorso, presuppone, quindi, quale antefatto, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona.

I reati in questione possono esser integrati anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti.

Alla luce di tali norme, l’invito è ad avere buon senso civico ed un briciolo di umanità nell’aiutare il prossimo anche in caso di sinistro stradale, perché occhio… si rischia troppo!

avv. Lucia Lonigro

 

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