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I doveri di un padre

I doveri genitoriali trovano la loro fonte, oltre che a livello costituzionale nell’art. 30 della Costituzione, ma anche nell’art. 147 c.c.

L’attuale formulazione dell’art. 147 c.c. (Doveri verso i figli) prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.

La summenzionata norma è ispirata dal principio sancito all’art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili della persona sia come singolo che “nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”. Tra esse rientra in modo preminente la famiglia -legittima o meno- intesa come “formazione sociale di cui la prole è parte avente dignità di grado uguale a quello di  ogni altro componente” (Fraccon).I doveri dei genitori nei riguardi dei figli, dunque, nascono per il semplice fatto della
procreazione, indipendentemente dalla circostanza se siano nati o meno in costanza di matrimonio.

Prima di giungere alla riforma del 1975 la filiazione legittima, concepita in costanza di matrimonio, era nettamente contrapposta a quella “illegittima”.
Soltanto la prima godeva di considerazione sociale e di tutela, e la ratio era quella di conferire dignità e rafforzare la sola famiglia legittima.
Il modello familiare accettato e ritenuto legittimo era quello fondato sul matrimonio, che rappresentava l’unico ambito in cui la filiazione trovava dignità e piena protezione; il presupposto implicito del sistema – ben avvertito nel costume sociale – era che la filiazione per essere lecita dovesse sempre originare da genitori uniti in matrimonio.
Oggi la prospettiva è radicalmente cambiata: in primis alla filiazione naturale non è più attribuita l’espressione “illegittima”; inoltre, in seguito alla riforma del diritto di famiglia
del 1975, il legislatore ha provveduto ad una sostanziale equiparazione della filiazione naturale a quella legittima, sia nell’ambito dei rapporti di carattere personale- mediante la previsione dell’art. 261 c.c. (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento)-
sia nell’ambito dei rapporti di tipo successorio, attraverso l’introduzione degli artt. 468, 536 e 537 c.c.

Quanto alla natura giuridica dei doveri dei genitori nei riguardi dei figli, si può senz’altro affermare che essi hanno contenuto giuridico, visto che l’ordinamento predispone strumenti specifici- in primis l’art. 330 e 333 c.c.- per soddisfare le esigenze filiali, violate in seguito a comportamenti inadempienti dei genitori.

Infatti, ai sensi dell’art. 330 c.c., qualora i genitori violino o trascurino i doveri inerenti alla prole o abusino dei poteri ad essi relativi, con grave pregiudizio per i figli, il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà genitoriale (consistente nel potere del capofamiglia nei confronti della prole generata da lui). Invece, nell’ipotesi in cui il comportamento del genitore non sia tanto grave da comportare la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale, il giudice potrà adottare i provvedimenti che riterrà convenienti e disporre eventualmente anche, nei
casi più gravi, l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Avv. Lucia Lonigro

 

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