Per il Consiglio dei Ministri la legge regionale pugliese n.6 approvata il 18 aprile scorso, che vieta fino al 2026 la pesca dei ricci di mare sarebbe in contrasto con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, violando l’articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione.
Da ciò la delibera di impugnazione approvata ieri, 15 giugno, dal Governo. La nostra recente legge regionale ha vietato nel mare territoriale della Puglia il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi per tre anni. La commercializzazione del riccio di mare è tuttavia consentita per gli esemplari provenienti (con certificazioni e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia.
Una normativa finalizzata a favorire il ripopolamento del riccio di mare nelle acque regionali, scongiurando il rischio di estinzione derivante dai continui prelievi.
Il Governo però sostiene che queste disposizioni siano in contrasto con il Titolo V della Costituzione, nello specifico in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea (lettera a) e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (lettera s), lo Stato avrebbe infatti legislazione esclusiva.