Il Codice Civile, con l’art. 2054 prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
L ’articolo 191 del Codice della Strada, norma il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. L’articolo prevede che i pedoni abbiano diritto di attraversare la strada sulle strisce pedonali e nei punti di attraversamento regolamentati da semafori. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato con prudenza e attenzione per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
Pertanto, si può affermare che il pedone non ha sempre ragione e può essere considerato responsabile per il proprio investimento in caso di attraversamento pedonale imprudente.
Va però specificato anche che il nuovo Codice della Strada Legge 9/11/2021, n. 156 prevede che l’automobilista, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, debba rallentare e fermarsi per consentire l’attraversamento anche a chi è solo in procinto di farlo, ad esempio a quei soggetti che tentennano, a volte intimoriti da un intenso traffico.
Per capire quando si può parlare di attraversamento pedonale imprudente, è bene tenere conto delle sentenze più recenti sulla materia.
In materia di incidenti stradali ha generato interesse la recente Ordinanza 26873/2022 della Corte di Cassazione, che esclude la responsabilità del conducente in caso di sinistro se valutato pericoloso il comportamento messo in atto dal pedone investito.
Nel caso preso in esame, il pedone citava in giudizio il conducente e l’Istituto assicuratore attraverso la RCA dell’automobile, chiedendo ai colpevoli il pagamento dei danni fisici patiti al momento dell’incidente avvenuto durante la notte su una via extraurbana. Le istanze dell’accusa sono state rigettate sia in primo grado che dalla Corte di Appello. Il pedone allora ricorreva attraverso Cassazione, lamentando, fra l’altro, anche l’errata stima delle prove di parte analizzate dai giudici precedentemente.
La Corte di Cassazione, nel rinsaldare le decisioni del Tribunale e del successivo appello, ha rigettato la richiesta del pedone, precisando che :
” la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ”
In sintesi i giudici hanno stabilito, nonostante il guidatore del mezzo investitore non fornisca prova relativa all’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, ovvero di “aver fatto tutto il possibile perchè l’incidente non si verificasse”, questo non esime il magistrato dallo stimare “l’imprudenza e la pericolosità della comportamento del passante investito”, il quale, nell’avvenimento in giudizio, si mette in cammino di notte su una via extraurbana non illuminata.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il richiesta del pedone con derivato pena del medesimo al risarcimento delle spese processuali.
Occhio pedoni e ci rivediamo nella prossima rubrica!
Avv. Lucia Lonigro