Nell’ambito della successione si distingue tra:
- successione a titolo universale, in cui l’erede subentra nella posizione giuridico-patrimoniale del defunto.
- successione a titolo particolare, in cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti dal testamento o dalla legge.
Sia l’erede, sia il legatario possono decidere di accettare o rinunciare all’eredità. Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del de cuius e rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Al contrario, il legatario non è chiamato a rispondere dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque non oltre il limite della cosa legata.
Si individuano tre tipi di successione:
- testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento con le modalità che vedremo, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
- legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può applicarsi, altresì, per quei beni eventualmente esclusi dal testamento.
- necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
In questa sede approfondiremo la successione testamentaria.
In vita, una persona fisica può decidere di disporre le proprie volontà dopo la sua morte. Ed invero, si distinguono vari tipi di testamento: il testamento pubblico, il testamento olografo e quello segreto.
Il testamento pubblico, secondo l’art 603 del Codice Civile, è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testamento olografo, secondo l’art. 603 del Codice Civile, è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
La validità del testamento olografo richiede la sussistenza di tre elementi: la scrittura del testatore, data e sottoscrizione. Il testatore può disporre validamente dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono a favore del coniuge o la parte dell’unione civile, dei figli e dei loro discendenti e – in assenza di figli – dei genitori, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può disporne come vuole.
Il testamento segreto è redatto e sottoscritto dal testatore, inserito in una busta sigillata per evitare che si possa aprire o estrarre senza rottura o alterazione ed è consegnato al notaio, il quale lo conserva e redige atto di ricevimento, alla presenza di due testimoni.
Il contenuto del testamento sarà reso noto soltanto successivamente alla morte del testatore.
Si possono distinguere tre fasi della successione.
- L’apertura della successione, che si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
- La fase della delazione o chiamata all’eredità, in cui si deve individuare a chi spetta il patrimonio ereditario ed in quale misura.
- L’accettazione o la rinuncia all’eredità, con cui il chiamato diventa erede, solo accettando l’eredità.
avv. Lucia Lonigro