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Porto di Barletta, interdizione specchio acqueo per ricognizione ordigno bellico

L'ordinanza del Comandante del porto di Barletta

Il Capitano di Fregata, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta Antonino Indelicato, in seguito la propria ordinanza n. 45 in data 18/07/2023 con la quale è stato interdetto uno specchio acqueo per la presenza di un ordigno bellico rinvenuto a seguito dell’attività di ricognizione di eventuali ordigni bellici presenti sul fondale marino del porto di Barletta condotta dalla ditta Ila Sub s.r.l., ha emanato un’ordinanza secondo la quale domani martedì 3 ottobre 2023, a partire dalle ore 09.00 sino a termine esigenza, il nucleo SDAI di Taranto della Marina Militare, effettuerà operazioni di spostamento di un ordigno residuato bellico.

L’ordinanza:

ATTESO:  l’esito del tavolo tecnico tenutosi lo scorso 11 settembre presso la Prefettura di Barletta Andria Trani con il quale si delineavano le modalità operative volte alla bonifica da ordigno bellico delle acque portuali di Barletta;

CONSIDERATO: che in tale occasione si è convenuta l’esigenza di eseguire una preventiva ricognizione e verifica visiva dell’ordigno bellico da eseguirsi il 3 Ottobre 2023 in modalità congiunta tra l’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia ed il nucleo Sdai della Marina Militare di Taranto;

ATTESO: che all’esito di opportuni sopralluoghi eseguiti da personale della scrivente Capitaneria ed i rappresentanti dei suddetti corpi militari specialistici si è ritenuta idonea l’area centrata nel punto di coordinate Lat. 41° 19’ 41.7’’ N – Long. 016° 17’ 44.3” E;

VISTA:  la propria ordinanza n. 59 in data 13/11/2020 con la quale all’art. 6 è stata interdetta alla circolazione veicolare e pedonale il Molo di Levante;

RITENUTO:  pertanto necessario prevedere il temporaneo spostamento dell’ordigno dalla posizione attuale a quella appena indicata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’attività in parola;

VISTA: la nota prot. n. 43398 in data 21/09/2023 con la quale la Prefettura di Barletta Andria Trani richiedeva l’emanazione di apposita ordinanza per l’esecuzione in sicurezza delle predette attività;

RAVVISATA:  pertanto la necessità di disciplinare la navigazione ed il transito negli specchi acquei in questione e di adottare idonee misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione oltre che del personale e dei mezzi impiegati nelle operazioni di cui trattasi;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

R E N D E   N O T O

che, il giorno martedì 3 ottobre 2023, a partire dalle ore 09.00 sino a termine esigenza, il nucleo SDAI di Taranto della Marina Militare, effettuerà operazioni di spostamento di ordigno residuato bellico dal punto di coordinate (datum WGS 84) :

A        Lat. 41° 19’ 56.84’’ N – Long. 016° 17’ 23.00” E al punto

       Lat. 41° 19’ 41.7’’ N – Long. 016° 17’ 44.3” E

come meglio individuati nell’allegato stralcio satellitare.

Il predetto ordigno verrà rimorchiato dal Nucleo SDAI nel punto designato per la verifica visiva ad opera dell’11° Reggimento Guastatori di Foggia.

Al termine di tale attività l’ordigno verrà rimorchiato nella sua iniziale posizione.

O R D I N A

Articolo 1 – Sospensione della navigazione portuale

  1. Durante le operazioni di rimorchio dell’ordigno dovranno sospendersi tutte le attività di ingresso/uscita dal porto di Barletta.

Articolo 2 – Interdizione dell’area

  1. Lo specchio acqueo interessato dall’attività in premessa citata, entro un raggio di 200 (duecento) metri dal punto B, viene interdetto alla navigazione, transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi unità, ed in generale, a qualsiasi attività di superficie e subacquea.

Articolo 3 – Sanzioni e disposizioni finali

  1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, incorrono:
    1. se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Lgs. n. 171/2005;
    2. per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all’art. 650 C.P.
  2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante pubblicazione nella sezione “Ordinanze” del sito web istituzionale guardiacostiera.gov.it/barletta.
COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS 84)
PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE
A 41° 19’ 56.84’’ N 016° 17’ 23.00’’ E
B 41° 19’ 41.7’’ N 016° 17’ 44.3” E
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