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Rapporto tra Stato e Chiesa, la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici

Negli edifici pubblici e nelle scuole compare spesso il crocifisso. In uno Stato laico è necessario chiedersi quanto sia lecito che compaia. In ossequio al principio di laicità sembrerebbe proprio di no, ma la questione è ancora oggi molto dibattuta!

Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale è possibile ricavare il principio di laicità̀, in via interpretativa, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

La laicità dello Stato “non implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale” (Sent. n. 203/1989).

La sentenza della Consulta, inoltre, ha avuto il merito di confutare una tesi diffusasi tra il 1950 e il  1960, quando era forte la convinzione che l’ordinamento ecclesiastico doveva essere considerato alla stregua di quello civile.

È opinione prevalente in giurisprudenza che l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale (Cass. Civ. SS.UU. n. 24414/2021). La questione è stata altresì̀ oggetto di un ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Lautsi et al. c. Italie).

Incredibilmente, sebbene nel primo grado di giudizio la Corte Edu ha riconosciuto l’esistenza di un’incompatibilità tra laicità dello stato e simbolo del crocifisso, in appello la Grand Chambre ha cambiato radicalmente la propria decisione.

Con la sentenza del 18 marzo 2011, la Corte ha affermato che il crocifisso appeso nelle aule scolastiche rappresenta un simbolo religioso passivo, dal momento che esso non è associato a forme di insegnamento obbligatorio del cristianesimo ovvero alla partecipazione obbligatoria a pratiche religiose. Inoltre, se non impedisce agli alunni di altre religioni di portare i simboli della rispettiva fede e se non è associato all’intolleranza verso altre religioni, non può̀ essere considerato una violazione del diritto dei genitori ad istruire i figli secondo le loro convinzioni religiose.

Cari lettori, Vi lascio alle Vostre riflessioni!

A presto!

Avv. Lucia Lonigro

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