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Strage treni Andria, le motivazioni della sentenza: solo errori umani

Il processo non è riuscito a provare che "la gestione della circolazione ferroviaria fosse inaffidabile al punto tale da porre a rischio la vita di decina di persone", come sosteneva la Procura

E’ contenuta nelle 699 pagine di motivazioni della sentenza, rese pubbliche ieri 13 dicembre, la verità dei giudici del Tribunale di Trani sulla strage ferroviaria del 12 luglio 2016 che, sulla tratta Andria-Corato, costò la vita a 23 persone, fra cui il barlettano Michele Corsini. Nella sostanza, smontata l’ipotesi accusatoria della Procura che puntava il dito contro “il fallimento di sistema” da parte di Ferrotramviaria: al contrario, per i giudici (presidente Carmen Anna Lidia Corvino, estensore Marina Chiddo, a latere Sara Pedone) a causare l’incidente è stata “una incredibile serie ripetuta di non osservanze delle norme che regolano la sicurezza della circolazione dei treni”, per cui gli unici responsabili della strage sono i tre ferrovieri, uno dei quali deceduto, che fecero partire il treno 1201 da Andria verso Corato senza attendere l’arrivo del treno 1016, causando lo scontro frontale mortale sul binario unico.

Nessuna responsabilità, invece, può essere ascritta ai vertici, manager e funzionari della società Ferrotramviaria, perché, anche se “è un dato di fatto che il blocco telefonico fosse un sistema obsoleto”, “obsoleto non vuol dire insicuro”; d’altronde, “è incontestato che alcuni tra i ferrovieri fossero poco diligenti o negligenti nello svolgimento delle proprie mansioni”.

Il processo, dunque, non è riuscito a provare che “la gestione della circolazione ferroviaria fosse inaffidabile al punto tale da porre a rischio la vita di decina di persone”. Da ciò le uniche condanne per i ferrovieri, a sei anni e sei mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 7 anni per Nicola Lorizzo, accusati di cooperazione in disastro ferroviario, omicidio e lesioni personali colpose aggravate dalla mancata osservanza delle norme per la sicurezza sul lavoro, senza concessione delle attenuanti generiche, con l’obbligo di risarcire le parti civili.

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